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Doping

Doping e sport (4): controanalisi, ultimo appello

Nelle puntate precedenti di questo nostro viaggio abbiamo preso confidenza con termini e figure generalmente sconosciute agli appassionati di sport: medici prelevatori, accreditamento, flacone A e B, compilazione dei verbali, catena di custodia, codice interno di laboratorio, aliquote, fase di screening.
Oggi, prendiamo contatto con una nuova voce: croce e delizia di molti sportivi: la controanalisi.

Abbiamo già accennato che una volta esaurito l’iter analitico (sia in caso di positività sia in caso di negatività) il laboratorio antidoping di Roma si fa carico di trasmettere i risultati definitivi all’autorità che ha predisposto il controllo.

Si avvia così una nuova procedura che, in caso di positività, chiama direttamente in causa la giustizia sportiva.

Il laboratorio antidoping dell’Fmsi di Roma ritorna in gioco solo in caso di una richiesta di controanalisi, inoltrata dall’atleta cui è stata riscontrata l’anomalia o dalla testing authority.

In questo caso a tornare protagonista è il flacone B, quello – ricorderete – immediatamente congelato appena giunto al laboratorio dopo il prelievo.

Un tempo la controanalisi era praticata d’ufficio, oggi, invece, è necessaria una richiesta ufficiale da parte dell’atleta oppure, come detto in precedenza, dalla testing authority (soprattutto per un oggettivo problema di costi. Quest’operazione, infatti, coinvolge soggetti del laboratorio tra loro diversi che, per un giorno, sono destinati a un’altra attività: un addetto della segreteria tecnica, il direttore scientifico, il direttore tecnico, un rappresentante della qualità – in assenza un vice -, un responsabile della routine, un membro del personale tecnico e un responsabile di conferma. Il lavoro sinergico tra queste figure sarà, in seguito, raccolto in un report analitico completo ndr).

CHI E COME SI RICHIEDE LA CONTROANALISI

Il processo burocratico per la richiesta della controanalisi, peraltro, ha subito recentemente rilevanti modifiche.
Dal 1° di novembre di quest’anno, infatti, è entrato in vigore l’aggiornamento imposto dall’International standard for laboratories (Isl ndr) che, nel caso specifico, ha colmato il “baco” normativo precedente: le nuove indicazioni prevedono che l’atleta (o la testing authority) possa presentare formale richiesta di controanalisi entro 10 giorni lavorativi, mentre al laboratorio antidoping è garantita una finestra di 90 giorni per completare l’iter (per intenderci, accordarsi sulla data ed eseguire la controanalisi).
Di norma la controanalisi dura un giorno, tuttavia l’attività di analisi può dilatarsi anche di 48 ore, in base alla procedura applicata, per i casi di Epo (eritropoietina ndr).

La data ufficiale per la controanalisi viene concordata tra la “testing authority” che ha richiesto il controllo (Coni, federazioni, Wada etc.) e la struttura di analisi.
Per ovvie ragioni di trasparenza, ogni comunicazione intercorsa tra i due soggetti deve essere tracciabile.

Rispetto alla vecchia procedura le differenze sono minime eppure significative: l’Isl, attraverso il nuovo disciplinare, impone tempi serrati per le controanalisi (parliamo del più importante  strumento di difesa di cui può avvalersi l’atleta) da effettuare presso lo stesso laboratorio che ha riscontrato la positività del flacone A.

COSA SUCCEDE DURANTE LA CONTROANALISI?

Immancabile premessa: la riscontrata positività di un atleta al campione A non implica un’immediata sospensione dall’attività sportiva. Le ipotesi sono diverse perché differenti sono anche i regolamenti applicati dalle federazioni: si va, per esempio, dalla sospensione cautelativa, al regolare svolgimento dell’attività fino all’esito delle controanalisi.

L’apertura del flacone B, come anticipato, può avvenire solo alla presenza dell’atleta, oppure, di un suo rappresentate. L’assenza di entrambi i soggetti impone, obbligatoriamente, la presenza di una terza figura in grado di presiedere alla rottura del tappo-sigillo del campione.
Insomma, un independent witness, che non ha a che fare né con il laboratorio né con la testing authority.

Dopo una prima fase di verifica delle procedure (lettura del verbale d’identificazione, corrispondenza dei codici alfanumerici indicati sul verbale, l’integrità del campione B e del tappo-sigillo) il laboratorio antidoping torna a svolgere il proprio lavoro.

L’atleta (oppure un suo rappresentante), ha il diritto di seguire l’attività del laboratorio antidoping dall’inizio fino al termine delle analisi.

Se confermata la positività del campione, al laboratorio antidoping spetta il compito di comunicare il risultato alla testing authority che ha richiesto il controllo e, per conoscenza, anche alla Wada attraverso Adams (Anti-doping administration & management system ndr).

È bene ricordare, arrivati a questo punto, che la richiesta di controanalisi è una procedura facoltativa.
Un atleta può scegliere di non richiedere una rivalutazione del proprio materiale biologico e di organizzare direttamente la difesa davanti alla procura antidoping del Coni.

COSA SI VUOLE DIMOSTRARE RICHIEDENDO LE CONTROANALISI?

Risponde la nostra fonte che sfrutta l’occasione anche per puntualizzare alcuni passaggi.
«La richiesta di controanalisi – ci spiega – cerca di dimostrare l’esistenza di uno sbaglio da parte del laboratorio, la diversità tra i materiali biologici contenuti nel flacone A e B, la presenza di errori nella compilazione dei verbali oppure nei passaggi riguardanti la catena di custodia».

Ciononostante, è bene precisare una cosa: al laboratorio antidoping spetta unicamente il compito di svelare, se accertata, la presenza di sostanze vietate dal protocollo Wada. Un regolamento – continua la fonte – che ha tra le sue finalità anche quella “di assicurare sempre il rispetto dei diritti degli atleti”.
«Se l’assunzione di sostanze illecite sia frutto del dolo oppure di un errore, a chi fa le analisi, poco importa. Il laboratorio antidoping di Roma lavora esclusivamente sulle evidenze presenti nel campione».

Sarà, dunque, compito del collegio difensivo dell’atleta – una volta confermata la positività – provare a spiegare, davanti alla procura antidoping del Coni, il motivo del risultato del test (assunzione per incuria, disattenzione, contaminazione di alimenti etc.).

Tuttavia, al di là di ogni legittima forma di garanzia e difesa prevista dall’ordinamento, sfuggire alle maglie della giustizia sportiva è abbastanza complicato.

Ignoranza, incuria e disattenzione non sono, infatti, giustificazioni accettabili, poiché confliggono con le “Norme sportive antidoping” applicate dal Coni[1].

Per capirci, all’articolo 2 comma 1.1, il regolamento recita: “Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici  di  qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell’accertamento della violazione delle Nsa (norme sportive antidoping ndr), infatti, non è  necessario dimostrare l’intento, la  colpa, la  negligenza o  l’utilizzo  consapevole  da parte dell’Atleta”.
(4 – Continua mercoledì 20)

nota

[1] https://www.coni.it/images/documenti/antidoping/normativa/NORME_SPORTIVE_ANTIDOPING.pdf

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