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Politica

Pensioni alle Forze Armate: facciamo chiarezza

“L’accoglimento del ricorso comporta un beneficio economico ricompreso tra 150 e 300 euro, oltre il diritto al percepimento degli arretrati maturati”.

La sentenza si è allineata ad un indirizzo ormai consolidato, ad appannaggio dei militari in congedo con un sistema di calcolo pensionistico “misto”.

Si avrà anche modo di comprendere nel corso della narrativa, che ci sono delle novità anche per chi alla data del 31.12.1995 maturava meno di 15 anni di servizio utile.

Ce ne parla l’Avv. Nando Schiavi (email: avv.schiavinando@libero.it).

 

Secondo un ormai corrente orientamento della Giustizia Contabile, i militari, con in godimento un trattamento pensionistico liquidato con sistema di calcolo misto, hanno diritto, in relazione alla parte retributiva della propria pensione, all’attribuzione dell’aliquota di cui all’art. 54 del DPR 1092/1973, pari al 44% della base pensionabile.

La Corte dei Conti, nelle sue diverse sezioni giurisdizionali regionali e centrali, ha categoricamente censurato l’applicazione delle aliquote destinate al personale civile (35% della base pensionabile, per come previste dall’art. 44 del predette DPR), per il personale militare.

Procediamo con ordine.

In via preliminare,  occorre individuare i soggetti in concreto legittimati a proporre la domanda di riconoscimento delle aliquote di maggior favore; ci si riferisce ad ex appartenenti alle Forze Armate, quali: Arma dei Carabinieri, Aeronautica; Marina Militare, Esercito Italiano e Guardia di Finanza.

Dal novero dei legittimati, sembrano  esclusi gli ex dipendenti della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, corpi smilitarizzati rispettivamente nel 1981 e  nel 1990.

Il diritto è stato loro negato, anche se assunti in precedenza alla data di smilitarizzazione, atteso che, secondo l’Amministrazione, a far fede è la normativa vigente al momento del pensionamento.

Tale impostazione non è del tutto condivisibile, ponendosi, peraltro, in contrasto con il principio espresso nel 1983 dal Consiglio di Stato, per cui: “nessuna incidenza avrebbe avuto la smilitarizzazione della Polizia di Stato sul trattamento di quiescienza, che rimane quella più favorevole prevista per i militari”. Stesso dicasi per il corpo dell’attuale Polizia Penitenziaria.

Tra l’altro si evidenza che i suddetti Corpi di Polizia, a seguito della smilitarizzazione, hanno acquisito natura di ordinamento speciale con inquadramento paramilitare, per cui un trattamento così diversificato tra ex dipendenti dell’Arma ed ex dipendenti della P.S. e della Polizia Penitenziaria porterebbe ad evidenti profili di diseguaglianza.

Sulla possibile scorta di tali rilievi, parte della giurisprudenza contabile ha in precedenza approvato l’applicazione della maggiore aliquota anche in favore di ex guardie giurate ed ex guardie di pubblica sicurezza.

La regola è sempre quella di affidarsi ad un professionista della materia, affinché valuti le possibilità concrete di un ricorso, senza il rischio di incorrere in un inaspettato rigetto della domanda, con eventuale condanna al pagamento di spese di lite.

Tutto ciò precisato, si ribadisce ora che il militare in congedo, intenzionato a ricorrere al Giudice Contabile per il riconoscimento del proprio diritto, occorre sia destinatario di un trattamento pensionistico liquidato con il metodo di calcolo pro-rata (c.d. misto).

Tale sistema,  è stato introdotto in seguito alla c.d. Riforma Dini – L. 335 del 1995 – per effetto della quale, tutti i lavoratori, che al 31.12.1995 avessero maturato non più di 18 anni di anzianità contributiva, divenivano destinatari di un sistema, per l’appunto  misto, caratterizzato da un meccanismo di computo della pensione in parte retributivo ed in parte contributivo.

E’ proprio sulla quota retributiva della pensione – che nel prospetto di liquidazione (Mod. S.M. 5007), appare alla voce Quota A e Quota B  – che si innesta il diritto dei militari in congedo alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, con l’attribuzione dell’aliquota di maggior favore di cui all’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 (44% della base pensionabile).

Al di là dell’appartenenza a corpi di forza armata ed al godimento di pensioni liquidate con sistema misto, il candidato ideale all’attribuzione della maggiore aliquota del 44% pare debba soddisfare ulteriori requisiti, questa volta di carattere temporale.

La norma rivendicata, l’art. 54 del DPR 1092/1973, recita testualmente: “…La  pensione  spettante  al  militare  che  abbia  maturato  almeno quindici  anni  e non più di venti anni di servizio utile e’ pari al 44  per  cento  della  base  pensionabile…”.

Il tenore letterale della norma sembra suggerire l’applicabilità dell’aliquota solo in favore dei militari che abbiano maturato un’anzianità contributiva ricompresa tra i 15 e i 20 anni. In realtà le cose stanno diversamente.

La norma (art. 54 DPR 1092/1973) va coordinata alle disposizioni della più recente L. 335/1995, che come visto poc’anzi ha introdotto un sistema di calcolo misto nei confronti di coloro che al 31.12.1995 avessero maturato un’anzianità contributiva inferiore ad anni diciotto. Dal combinato disposto delle norme (art. 54 e art. 1, comma 12 della predetta Legge c.d. L. Dini), segue il riconoscimento dell’aliquota del 44% in favore di chi al 31.12.1995 maturava un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 20 anni, ma comunque inferiore a 18 anni.

Si può, altresì, affermare che il diritto in esame potrà essere riconosciuto anche ai militari in pensione che alla medesima data del 31.12.1995 avessero maturato persino meno di 15 anni.

Sebbene non manchino pronunce di senso contrario, si è progressivamente consolidato l’orientamento per cui ai militari con anzianità di servizio inferiore ai 15 anni alla data del 31.12.1995, dovrà applicarsi un’aliquota annua (determinata in misura proporzionale al 44% della base pensionabile, per come previsto dall’art. 54 DPR 1092 / 1973) pari al 2,93% per ogni anno di servizio utile alla predetta data del 31.12.95. Viene così scongiurata l’applicazione impropria al personale militare dell’aliquota annua del 2,33%, parametrata sul coefficiente del 35%, che l’art.44 del richiamato Decreto destina specificamente al personale civile.

Basterà per ora sapere che l’applicazione pro quota dell’aliquota, calcolata proporzionalmente alla misura del 44% della base pensionabile, in favore di chi al 1995 avesse addirittura meno di 15 anni di anzianità contributiva, rinviene il proprio fondamento in riragioni di carattere logico e di carattere sistematico.

 

NDR: Ad ogni modo, ribadendo quanto già precisato nel corso dell’articolo, la regola è quella di rivolgersi ad un professionista della materia, così da  evitare  brutte sorprese!

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